Obblighi internazionali dalla violazione della direttiva rinnovabili dall’Albania by Dr. Lorenc Gordani, 26 Dicembre 2015

Il Segretariato della Comunità dell’energia (ECS) con la sua
decisione 2012/04/MC-EnC ha avviato il recepimento della direttiva 2009/28/UE,
a livello nazionale di tutte le parti contraenti (CP). La direttiva ha imposto
agli CP gli obiettivi sull’attuazione delle risorse rinnovabili (FER) da
raggiungere entro il 2020. A questo proposito, l’Albania si è impegnata a un
obiettivo vincolante del 38% di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale
lordo di energia (GFEC) entro il 2020, a partire dal 29,8% del 2009.

La direttiva 2009/28/UE è stata adottata al maggio 2013 da
una parte attraverso la promulgazione della legge 138/2013 sulle energie
rinnovabili e dall’altro dalla legge 143/2014 che modifica la legge 9876/2008
per la produzione, il trasporto e il commercio di biocarburanti e altri
carburanti rinnovabili nei trasporti. Il focus degli interventi sta al
meccanismo adottato delle tariffe promozionali (chiamato tariffa feed-in ossia
FIT).

Qui, in particolare per quanto riguarda il Fer-E, il nuovo regolamento, ha preso in
considerazione solo i regimi di sostegno (feed-in) per i nuovi ed esistenti (dal
2007) centrali idroelettriche con capacità fino a 15 MW. Il che significa il
riflettendo già dal suo inizio solo una trasposizioni parziali della direttiva
2009/28/UE. Inoltre, dal marzo 2014 i punti cardini di questa legge, vale a
dire l’adozione di un Piano Nazionale di Azione per l’Energia Rinnovabile (NREAP)
e il regime di sostegno, sono state sospese con l’intenzione di armonizzare con
la legge sul settore energetico (no 43/2015).

Una situazione già sanzionata il 11 febbraio 2014, da ECS
con Lettera Aperta per l’Albania per rispettare il diritto comunitario legate alle
energie rinnovabili. Nelle suo Giudizio ECS-3/14, il Segretariato articola il
fallimento dell’Albania ad adottare e presentare al Segretariato un piano di
azione nazionale per le energie rinnovabili, dal momento che il termine per
l’adozione e la notifica al Segretariato di questi piani è scaduto il 30 giugno
2013.

In seguito, mentre i casi relativi contro il Montenegro e
l’Ucraina sono stati chiusi, il Parere Motivato è stato inviati il 24 febbraio
2015 per l’Albania. Il Caso è stato riferito come Richiesta Motivata il 12
maggio 2015 al Consiglio dei Ministri (MC). Mentre l’adozione della nuova legge
43/2015 del settore elettrico ad aprile 2015 ha aperto la strada per la
revisione della legge sulle energie rinnovabili e l’adozione delle misure
necessarie di esecuzione. Tuttavia, la per mancata presentazione della NREAP già
al 30 giugno 2013, ha fatto che il MC confermasse il fallimento con la sua
decisione D/2015/03/MC-EnC.

Il tutto ha fatto che con la sua decisione del 16 ottobre
2015, il MC richiedesse all’Albania di rispettare l’articolo 20 del Energy
Community Treaty (EnCT) in combinato con il disposto dell’art 4(1) e 4(2) della
2009/28/UE. A proposito, il paese deve prendere le misure appropriate per
rispettare il quadro normative dell’EnC cioè adottare quanto prima possibile la
NREAP e se la infrazione non viene rettificata la ECS avvierà la procedura di
cui all’art. 92 del Trattato.

Procedura che prevede, che su richiesta di una parte, del
segretariato o del Comitato di Regolamentazione, il MC deliberando
all’unanimità, se determina l’esistenza di una violazione grave e persistente
da parte di uno dei suoi contrenti (CP) dei suoi obblighi ai sensi del presente
trattato, potrebbe sospendere alcuni dei diritti derivanti dall’applicazione
del trattato per la parte interessata, compresa la sospensione dei diritti di
voto e l’esclusione dalle riunioni o meccanismi previsti dal presente trattato.

Quindi in sintesi le priorità del Ministero dell’Energia e
dell’Industria dell’Albania sono l’adozione immediata del piano nazionale.
L’attuazione della legge sulle energie rinnovabili in conformità con l’acquis UE
dell’energie rinnovabili. Il che porterebbe all’adozione dei regimi di sostegno
adatti per tecnologie in modo di sfruttare il potenziale delle energie
rinnovabili nel paese. Così come il ERE deve anche implementare il sistema di
certificazione di energia prodotta da fonti rinnovabili sulla base di garanzie
di origine e rimuovere la confusione tra garanzie di certificati di origine e
di certificati negoziabili verdi” attualmente esistenti nel regolamento
.

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