Goodbye Single Buyer, and after? Francesco Silva, Wednesday, January 20, 2016 (text in Italian)

Addio Acquirente Unico, e dopo?, Francesco Silva, mercoledì 20 gennaio 2016

Ill d.l. 2085/15 recante la “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” contiene alcuni provvedimenti riguardanti il mercato elettrico (cap. V), che definiscono una tabella di marcia verso un nuovo assetto del mercato al dettaglio dell’energia elettrica, a modifica di quanto previsto dalla riforma del 1999 (d.l. 79/99). Come noto quest’ultimo istituiva (art. 4) l’Acquirente Unico (AU), che nel corso degli anni successivi ha assunto la responsabilità di presentare un’offerta competitiva a prezzo fisso ai clienti domestici e alle PMI.

Se l’azione di AU è efficiente, questa offerta ha una doppia caratteristica. Innanzitutto é la più conveniente, poiché il prezzo eguaglia il costo d’acquisto sul mercato all’ingrosso da parte di AU più un certo margine riconosciuto dall’AEEGSI ai distributori per coprire i costi di commercializzazione. Il servizio di maggior tutela AU è dunque un peculiare monopolista – tipo low cost – che vende al prezzo di costo ossia di c.p. In secondo luogo l’offerta é anche garantita, perché tenuta fissa per un trimestre.

La riforma non entrerà in vigore immediatamente, ma, dopo una serie di passaggi formali, entro gennaio 2018 o al più tardi entro giugno dello stesso anno. Da quel momento, mancando AU, l’unica opzione lasciata ai clienti domestici e alle piccole imprese (PI) sarà quella di affidarsi al libero mercato del dettaglio.

Il d.l. 2085, come d’altra parte gli interventi legislativi di natura economica, nasce dall’istanza di favorire uno o più soggetti economici. Nello specifico i potenziali beneficiari sono i clienti attualmente tutelati da AU e le società distributrici al dettaglio. Quindi nasce spontanea una domanda: a favore di chi è disegnata questa nuova norma?. Il nuovo d.l. favorirebbe i primi se i prezzi generati dal mercato libero, presumibilmente concorrenziale o comunque il più concorrenziale allo stato dell’arte, fossero sistematicamente inferiori a quelli prospettati dall’offerta di AU sul mercato tutelato, ossia se AU si fosse rivelato inefficiente La sua soppressione sarebbe allora un sicuro vantaggio per i clienti fin’ora da esso tutelati. Ebbene, come mostrano i dati contenuti nella tab. 1 la situazione è esattamente rovesciata: almeno tra il 2012 e il 2014 i prezzi del mercato tutelato sono più bassi di quelli del mercato libero.

Ne consegue che il dl 2085 favorisce le società elettriche che vendono al dettaglio. Da tempo queste ultime mostrano insoddisfazione per il fatto che il mercato tutelato, che rappresentava nel 2014 il 67% dei volumi dei clienti domestici ed il 29% dei volumi delle PI, é regolamentato e offre loro solo un margine fissato dall’Autorità a copertura dei costi. Con il 2018 questo nuovo spazio di mercato sarà invece aperto ai distributori. Il margine che caricheranno sul costo di acquisto potrà essere eguale al loro costo di distribuzione, come avviene ora, o maggiore.

L’eguaglianza si avrebbe nell’ipotesi solo scolastica che s’instaurasse concorrenza perfetta. Con ogni probabilità i prezzi saranno quindi maggiori e la via che lo consentirà é quella della trasparenza. Mentre le proposte di AU sono chiare e a tutti note, non è affatto garantito che lo stesso avvenga per quelle dei distributori concorrenti. Ognuno di noi sa che le offerte telefoniche sono competitive, ma anche assai poco chiare: pochi utenti familiari sono capaci, o vogliosi, di informarsi per riuscire sempre a cogliere l’offerta più conveniente, al netto dei costo di switching.

Se è vero che l’oggetto venduto – energia elettrica- è più semplice della comunicazione telefonica, non è difficile complicarlo. Basta aggiungervi un po’ di nuove caratteristiche (colore più o meno verde dell’energia, orari, garanzie di stabilità, offerte abbinate ad altri prodotti come il gas, etc.) per rendere difficili i confronti. Si tenga poi conto che normalmente la bolletta elettrica incide sul budget familiare meno di quella telefonica e quindi la convenienza ad assumere informazioni è ancora più ridotta. Si può quindi molto ragionevolmente ritenere che sul nuovo mercato i venditori al dettaglio godranno di margini maggiori di oggi.

Il fatto sorprendente è che il d.l. 2085 non prevede alcuno strumento sostitutivo di tutela degli utenti, esprimendo una fiducia illimitata nella mano invisibile e forse nell’AGCM. Tale fiducia è un po’ minore in vari paesi dove sussistono strumenti di protezione, ad esempio soggetti pubblici che possono imporre alcune regole di trasparenza – uno standard preciso e leggibile di offerta, etc. – e intervenire in caso di comportamenti inappropriati da parte delle società.

Il Regno Unito, pur credendo molto in A. Smith, è uno di questi paesi. Il d.l. 2085 è oramai un dato di fatto. Si deve allora chiedere al governo di attivare strumenti istituzionali nel senso appena detto, investendo un soggetto pubblico della responsabilità di verificare la trasparenza delle offerte e il corretto rapporto dei venditori con gli utenti. In tal modo il peggioramento per gli attuali utenti del mercato tutelato sarà minimizzato. Comunque sia, deve essere chiaro che non esiste alcuna ragione economica, nel senso del massimo beneficio per i consumatori, che giustifichi la soppressione di un assetto che garantisce loro de facto una soluzione eguale a quella prodotta dal mercato perfettamente concorrenziale.

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